Art. 11.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
      Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
      Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

          b) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:

      «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da

 

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segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

          c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;

          d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:

      «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».